di Giulio Andreani e Filippo D’Aquino

Nell’ambito del concordato preventivo in continuità aziendale l’articolo 84, comma 6, del
Codice della crisi, introduce la regola della priorità relativa (Rpr).

La priorità relativa

La priorità relativa costituisce regola distributiva di diritto sostanziale che consente al
debitore di destinare ai creditori il valore eccedente quello di liquidazione (valore di
ristrutturazione) senza rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione, purché il
soddisfacimento di ciascuna classe di creditori sia almeno pari a quello delle classi dello
stesso grado e «più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore».
Questo trattamento «più favorevole» per la classe poziore sulle fonti eccedenti il valore di
liquidazione assicura ai creditori che godono di prelazione nella liquidazione una sorta di
“ultrattività moderata” della prelazione; il privilegio che i creditori avrebbero sul patrimonio
(a valori di liquidazione) si proietta sul maggior valore di ristrutturazione attribuendo loro
un trattamento differenziato preferenziale rispetto ai creditori che risulterebbero successivi
nella distribuzione del valore di liquidazione.

1 giugno 2023

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