di Giulio Andreani 

Nuovo contrasto dei giudici sull’omologazione forzosa degli accordi di ristrutturazione
aventi a oggetto solo i crediti tributari e non anche altri crediti. La Corte d’Appello di Milano
(decreto 23 febbraio 2023) ha negato l’omologazione forzosa di una transazione fiscale
relativa a crediti tributari che rappresentavano l’89% dei debiti complessivi, in assenza di
accordi stipulati con altri creditori, confermando così la decisione del Tribunale di Monza
(decreto 26 ottobre 2022). Il Tribunale di Roma (decreto 9 maggio 2023) ha invece
omologato un accordo di ristrutturazione avente a oggetto crediti tributari rappresentanti il
99% dell’intera esposizione debitoria (prevedendone fra l’altro il soddisfacimento solo del
2%) e altri crediti soltanto per lo 0,05 per cento.

Le motivazioni

La Corte d’Appello di Milano e il Tribunale di Monza hanno negato il cram down fiscale
perché:
l’articolo 182-bis della legge fallimentare prevedeva, come l’art. 40 del Codice della crisi, il
deposito e la pubblicazione di un accordo per il che, ove un accordo non sia stato raggiunto
con l’unico creditore a cui è stato proposto, esso non esiste e non può dunque essere
depositato e poi omologato;
l’articolo 40 del Codice, come a rubrica dell’articolo 182-bis, utilizza il plurale (“accordi”) e
pertanto l’omologazione presupporrebbe l’esistenza di una pluralità di intese;
il cram down fiscale richiederebbe la sussistenza di un interesse concorsuale, da
considerarsi prevalente, che sarebbe insussistente qualora la proposta di ristrutturazione
non coinvolga altri creditori, ma miri a imporre all’amministrazione finanziaria la mera
volontà del debitore.
il cram down fiscale si giustificherebbe solo quando il rifiuto dell’Agenzia appaia
irragionevole.
Il Tribunale di Roma ha invece dato il via libera al cram down ritenendo che ciò che rileva è:
• la convenienza della proposta di transazione fiscale;
• il carattere determinante dell’adesione dell’amministrazione;
• l’attuabilità del piano;
• la completezza e l’adeguatezza dell’attestazione.

5 giugno 2023

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