di Giulio Andreani e Angelo Tubelli

Il legislatore della crisi d’impresa dimentica spesso di disciplinare i profili fiscali degli istituti che introduce ed è accaduto anche per la composizione negoziata della crisi d’impresa.
L’articolo 10 del decreto-legge 118/2021 stabilisce che, su richiesta dell’imprenditore, il Tribunale può autorizzare il trasferimento dell’azienda, o di uno dei suoi rami, escludendo gli effetti previsti dall’articolo 2560, comma 2 del Codice civile, a norma del quale l’acquirente risponde dei debiti inerenti all’esercizio dell’azienda acquistata che risultano dai libri contabili del cedente. La ratio della norma è chiara: per favorire il trasferimento dell’azienda da parte dell’impresa in crisi e agevolarne il risanamento, l’acquirente può essere sollevato delle responsabilità concernenti i debiti del cedente che su di esso normalmente gravano.

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