di Giulio Andreani e Angelo Tubelli

Talvolta gli enti locali (nel silenzio della legge) respingono la proposta di accordo di ristrutturazione
presentata ai sensi dell’art. 182-bis l.f. e (ora) dell’art. 57 del Codice, contenente il pagamento parziale di
tributi locali, nel timore di violare il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria: risulta così
rifiutata l’adesione ad accordi di ristrutturazione dei debiti che pur riservano ai tributi locali un trattamento
migliore di quello che spetterebbe in caso di liquidazione giudiziale. Tuttavia, come riconosciuto anche da
alcune sezioni territoriali della Corte dei Conti, l’adesione a questo tipo di accordi deve considerarsi del
tutto legittima, perché coerente con l’obbligo per la Pubblica amministrazione di operare secondo il canone
della convenienza economica. Inoltre, il fatto che l’art. 182-ter l.f. (prima) e l’art. 63 del Codice (poi) non
annoverino i tributi locali nell’ambito oggettivo della transazione fiscale, pur comportando l’impossibilità di
definirne il trattamento attraverso questo istituto, non impedisce di convenirne il pagamento parziale
secondo le medesime regole sancite con riguardo alla generalità dei creditori dell’impresa in crisi.

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