di Giulio Andreani

Dopo l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, se si rendono necessari cambiamenti sostanziali del piano, l’imprenditore vi può apportare le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo all’attestatore indipendente il rinnovo della sua relazione. Lo stabilisce l’articolo 37-bis del decreto Sostegni dopo l’approvazione definitiva del Parlamento, che ha appena modificato l’articolo 182-bis della Legge fallimentare.

Il piano modificato e la relazione vanno pubblicati nel Registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori, i quali, entro 30 giorni dall’avviso, possono presentare opposizione avanti al tribunale.

La norma, che costituisce un’anticipata entrata in vigore dell’articolo 58, comma 2 del Codice della crisi, ha lo scopo di agevolare l’imprenditore che intenda eseguire l’accordo di ristrutturazione che ha precedentemente stipulato con i suoi creditori (e che il tribunale ha omologato), anche quando eventi economici sopravvenuti all’omologazione determinino la necessità di modifiche sostanziali del piano di risanamento.

Pur in assenza di una specifica disposizione, è da ritenersi che anche la transazione fiscale, costituendo parte del «fascio degli accordi di ristrutturazione» soggetti a omologazione, è oggetto di applicazione della nuova norma.

In merito alla possibilità di modificare l’accordo di ristrutturazione del debito fiscale, sino a oggi l’agenzia delle Entrate ha ritenuto necessario distinguere tra due diverse situazioni:

• il caso in cui la modifica del piano riguardi modalità e condizioni di pagamento (termini e garanzie), che si realizza, ad esempio, qualora sopravvengano in capo all’impresa debitrice temporanee difficoltà ad adempiere le obbligazioni assunte con l’atto di transazione o qualora sia necessario sostituire le garanzie prestate con altre garanzie;

• il caso in cui la modifica del piano comporti una rideterminazione del debito fiscale concordato che preveda un’ulteriore riduzione dello stesso, o una rimodulazione dei tempi di pagamento tale da modificare il giudizio di fattibilità del piano oggetto di attestazione.

Con riguardo al primo caso, secondo l’agenzia delle Entrate, le modifiche necessarie possono essere liberamente negoziate con il contribuente ed esse, pur dovendo essere formalizzate in un atto integrativo dell’accordo precedentemente omologato corredato da un’integrazione della originaria relazione di attestazione, non devono essere sottoposte a una nuova omologazione.

Con riguardo al secondo caso, invece, secondo l’agenzia delle Entrate è necessario dar corso sia alla presentazione di un nuovo piano di risanamento, sia al coinvolgimento degli altri eventuali creditori, sia all’avvio di un nuovo procedimento di omologazione della transazione che abbia a oggetto il debito originariamente certificato, al netto dei pagamenti eventualmente eseguiti in pendenza del precedente accordo.

In virtù della nuova norma l’imprenditore può modificare il piano, per assicurare l’esecuzione degli accordi, e non per modificarli; la prassi dell’Agenzia trova quindi in essa conferma.